Bandi di gara e contratti

Come definito dalle Direttive agli enti strumentali pubblici e privati di cui all'art. 33 della Legge Provinciale n. 3/2006 per l'attuazione della Legge Provinciale n. 4/2014 approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1757 del 20 ottobre 2014 "gli enti strumentali pubblici e privati debbono far confluire i dati all'Osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati concernenti i lavori pubblici, i servizi, le forniture e gli affidamenti degli incarichi professionali."

L'art. 2, comma 6 della L.P. n. 4/2014 dispone che " Gli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti, in adeguamento all'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, sono assicurati con le modalità previste dall'articolo 4 bis della Legge Provinciale 31 maggio 2012, n. 10" .

L'art. 4 bis della Legge Provinciale 31 maggio 2012, n. 10 "Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)" prevede:

"1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezziario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

  • degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;
  • dei comuni e delle comunità;
  • delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;
  • delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quest'articolo."

   

Tabelle riassuntive

Art.1 comma 32 L.190/2012 e art. 4 bis LP 31/05/2012 n.10 (URL comunicata ad ANAC nei termini previsti)

fonte: Osservatorio dei Lavori Pubblici Provincia autonoma di Trento

Avvisi, bandi e programmi

Al link contrattipubblici.provincia.tn.it selezionare stazione appaltante: TSM - TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT

Beni e servizi

I dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

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