La sfida del federalismo fiscale e le ripercussioni sulla PAT
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La sfida del federalismo fiscale e le ripercussioni sulla PAT

Mauro Marcantoni Gianfranco Postal

Quarta di copertina

La tendenza al passaggio a sistemi di finanziamento e di spesa che valorizzino autonomia e responsabilità degli enti territoriali costituisce, al contempo, un'opportunità e un'esigenza di ammodernamento. Più in particolare, il tema del federalismo fiscale, per la sua attualità e portata, rappresenta una delle dinamiche di riforma attualmente più stimolanti e che più incideranno sull'assetto del regionalismo italiano. Ne sono coinvolte anche le Regioni e le Province a statuto speciale, per le quali è cogente l'adeguamento alle nuove dinamiche e ai nuovi principi.

In questo volume si dà conto dello stato dell'arte riguardo al generale processo di riforma a livello nazionale e di come la Provincia autonoma di Trento si collochi in questo nuovo contesto normativo e programmatico, sulla base del cosiddetto Accordo di Milano, con un assetto finanziario già adeguato ai processi politico-istituzionali in divenire.

Prezzo: 17,00
Angeli Franco

1. La sfida del federalismo fiscale

Introduzione

1.1. Prospettive di attuazione della legge delega n. 42 in materia di federalismo fiscale e problematiche affrontate, di Luca Antonini

1.2. La disciplina della finanza regionale italiana; evoluzione e prospettive, di Flavio Guella

1.3. Federalismo fiscale. Tematiche di fondo, di Gianfranco Cerea

1.4. Il nuovo modello di finanza della Regione e delle Province Autonome delineato dall'“Accordo di Milano”, di Ivano Dalmonego

1.5. Appendice: normativa di riferimento

Introduzione

La legge sul “Federalismo fiscale” prevede un riassetto generale della fiscalità nazionale e una riorganizzazione complessiva dell'attuale sistema dei tributi statali, regionali e locali dando attuazione concreta alla potestà legislativa delle regioni in materia tributaria, loro attribuita dall'articolo 119 della Costituzione. Tale potestà legislativa era prevista anche prima della riforma del 2001 negli statuti speciali, ma è stata sempre negata dall'apparato statale che si è opposto ai tentativi delle Regioni a Statuto speciale, ivi compresa la Provincia Autonoma di Trento, di intervenire in materia tributaria (vedasi l'impugnativa del Governo contro la legge finanziaria provinciale 2010 in merito ad esenzioni Irap, imposta “regionale” per definizione e per destinazione dei flussi finanziari).

Tale riassetto della fiscalità definito dal nuovo articolo 119 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifica della seconda parte, Titolo V della Costituzione), in virtù dell'articolo 10 della medesima legge costituzionale e dei principi dell'ordinamento sanciti più volte dalla Corte Costituzionale, si estende nelle parti in cui risulta più favorevole, anche alle autonomie speciali, mentre non riguarda direttamente l'autonomia speciale il nuovo sistema di finanziamento delle Regioni ordinarie, né gli strumenti di perequazione ad esso correlati. Ciò sia in quanto rimangono in vita le norme speciali in materia di finanza regionale previste da ogni singolo Statuto speciale, sia perché il nuovo sistema che attua l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali non risulta in concreto più favorevole di quello oggi in vigore per le autonomie speciali.

Anche se il sistema dell'autonomia finanziaria previsto per le Regioni a Statuto ordinario non si applica a quelle a Statuto speciale in virtù di quanto previsto dai rispettivi Statuti, l'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 sul “Federalismo fiscale” prevede comunque espressamente il concorso delle Regioni a Statuto speciale:

a) al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà;

b) all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario (in particolare dal Patto di Stabilità per il riequilibrio della Finanza Pubblica e lo Sviluppo).

Tale Concorso si realizza (nei modi e secondo i criteri stabiliti) attraverso la disciplina che sarà introdotta da apposite Norme di Attuazione dei rispettivi Statuti, da approvare ed emanare secondo quanto previsto da ciascuno Statuto (per il Trentino Alto Adige/Südtirol con decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta-parere della Commissione paritetica cosiddetta dei 12).

Le predette Norme sono da definire entro lo stesso termine (24 mesi) previsto per l'emanazione dei decreti delegati che disciplineranno il Federalismo fiscale per le Regioni Ordinarie.

Le Norme di Attuazione dovranno disciplinare:

a) Criteri e modalità per il perseguimento nella specifica Regione o Provincia Autonoma dei predetti Obiettivi mediante:

1) Trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali, con risparmi per il bilancio dello Stato;

2) Assunzione a carico del bilancio regionale di spese di competenza dello Stato;

3) Altre modalità atte ad assicurare risparmi a favore del bilancio dello Stato;

b) Il Coordinamento tra le leggi statali in materia di Finanza Pubblica (in primis leggi finanziarie) e le corrispondenti leggi regionali e delle Province Autonome (anche con riferimento alla finanza locale, esercitando le funzioni di Finanza Locale in luogo dello Stato);

c) I principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario in modo da consentire alle Regioni e Province Autonome di esercitare la loro potestà legislativa in materia tributaria (regionale).

Le Norme di attuazione dovranno tenere conto di una serie di principi e criteri enunciati dall'articolo 27: in particolare, degli svantaggi strutturali permanenti, quali quelli derivanti dalle caratteristiche orografiche del territorio (montuosità), o dalla dispersione della popolazione, o dalla insularità, che si riflettono necessariamente sul costo dei servizi e delle infrastrutture; ma anche delle attuali condizioni di sviluppo socio-economico, correlate soprattutto ai livelli di reddito pro-capite (sopra o sotto la media nazionale).

 

Le questioni aperte per le Autonomie speciali in generale

Per quanto riguarda in generale tutte le Autonomie speciali la questione maggiormente rilevante è data dalla previsione (art 27, comma 7) della Costituzione, presso la Conferenza Unificata e per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, di un tavolo bilaterale per la definizione delle linee guida del concorso delle Autonomie speciali; e quindi per la definizione degli indirizzi per l'elaborazione delle norme di attuazione statutaria sopra ricordate, nonché per la valutazione della congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli Statuti, verificandone la coerenza con i principi della stessa legge delega e (in generale) con i nuovi assetti della finanza pubblica.

 

La soluzione definita per il Trentino Alto Adige

Per il Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e di Bolzano la questione ha già trovato soluzione attraverso una modalità del tutto specifica anche rispetto a quanto previsto dal ricordato articolo 27 della legge sul Federalismo fiscale. Infatti, nel mese di dicembre 2009 il Governo e le Province Autonome hanno sottoscritto un accordo che ai sensi dell'articolo104 della Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige ha costituito la base di una vera e propria modifica del Titolo VI dello Statuto stesso, cioè di quella parte che è riferita alla disciplina dell'autonomia finanziaria della Regione e delle due Province Autonome.

Tale Accordo è stato poi trasposto nell'articolo 2, commi da 106 a 126, della legge finanziaria dello Stato per il 2010 (legge 23.12.2009, n. 191).

L'Accordo e la conseguente legge statale contengono sia modifiche testuali dello Statuto che norme a se stanti e transitorie.

L'essenza dei contenuti è così sintetizzabile:

1. Il sistema delle entrate della Provincia è focalizzato a) sulla compartecipazione ai gettiti tributari statali riferibili al territorio provinciale, ancorché versati allo Stato fuori del territorio medesimo, e b) sui tributi da legislazione provinciale, destinati alla Provincia o agli Enti locali, costituiti in parte da addizionali a tributi statali in parte da tributi totalmente provinciali o locali.

2. Vengono eliminate le altre fonti di finanziamento concorrente, quali la quota sostitutiva della precedente compartecipazione all'Iva all'importazione, la cosiddetta “Quota variabile” e la partecipazione al riparto di fondi statali destinati al finanziamento delle Regioni ordinarie.

3. Vengono previste, quale concorso delle Province Autonome e della Regione all'obiettivo della perequazione e della solidarietà tra territori a reddito e capacità fiscale più elevata e territori svantaggiati, l'assunzione di funzioni statali e dei relativi oneri, anche in forma di delega, ma comunque con beneficio a favore del bilancio dello Stato, nonché di una partecipazione a progetti di sviluppo socioeconomico dei territori di confine con la Regione Lombardia e con la Regione Veneto ed altre iniziative che assicurino comunque uno sgravio al bilancio statale di almeno 100 milioni di euro all'anno per ciascuna Provincia Autonoma.

4. Vengono previste nuove forme e modalità di partecipazione delle Province agli obblighi di riequilibrio della finanza pubblica derivanti anche dal patto di stabilità e sviluppo europeo e dal patto di stabilità interno che lo attua in Italia: tali forme e modalità sono essenzialmente riconducibili ad accordi periodici Province-Stato, allo strumento dei saldi di bilancio programmati e concordati e alle misure che le Province stesse dovranno attuare attraverso le proprie leggi per assicurare il coordinamento tra finanza provinciale e locale, e finanza statale.

5. Vengono individuati alcuni settori specifici nei quali opererà comunque – a decorrere dal 1.1.2010 – la delega di funzioni ed il trasferimento di oneri in capo alle Province: per Trento tali deleghe sono riferite all'Università di Trento e ai cosiddetti ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria e speciale, mobilità e assegni di disoccupazione).

6. Vengono definite tutte le partite arretrate, con l'individuazione delle somme spettanti alle Province a titolo di compartecipazioni ai gettiti erariali arretrati e a titolo di quote variabili nonché di rimborso degli oneri per funzioni delegate in passato dallo Stato e soggette ancora alla previsione del rimborso dei relativi oneri da parte dello Stato medesimo.

 

Lo sviluppo delle tematiche di questo seminario

Tre dunque sono i livelli sui quali si concentrano i seguenti contributi:

a. da un lato, l'approfondimento e la valutazione del significato più ampio della legge n. 42 del 2009 che attua la Costituzione in una parte fondamentale per il sistema delle Regioni e delle autonomie locali italiane, quale è appunto la concreta autonomia di entrata e di spesa, anche alla luce dell'evoluzione del sistema della finanza regionale in Italia;

b. dall'altro, l'approfondimento e la valutazione sul piano della finanza regionale e locale in generale degli effetti e delle valenze di questa evoluzione del sistema delle autonomie ordinarie e dei loro enti locali, valutandolo anche in relazione alla situazione della finanza delle autonomie speciali, in modo da avere una rappresentazione adeguata anche delle passate, presenti e future possibili interferenze e correlazioni;

c. dall'altro ancora, l'approfondimento del valore e del significato dell'Accordo che ha portato alla modifica del Titolo VI dello Statuto, ma anche ad un significativo cambiamento di fatto dei rapporti della Provincia Autonoma con lo Stato e con le altre autonomie, sia ordinarie che speciali.

L'analisi svolta pertanto è dedicata ad un approfondimento della tematica generale che investe tutto il sistema delle autonomie regionali e locali della Repubblica, al suo significato sul piano costituzionale e ordinamentale, ma anche sul piano dell'economia della scienza delle finanze, per poi concludersi con un'adeguata disamina dell'Accordo che ha cambiato una parte essenziale dello Statuto di Autonomia (con un'operazione quindi che, al di là del suo valore formale di legge rinforzata in quanto collegata ad un'intesa preventiva tra livello statale e locale, in ogni caso ha un valore di fatto sostanzialmente costituzionale e statutario, fondamentale per la Comunità trentina).

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